Indicazione stabilimento in etichetta, è scattato l’obbligo
È scattato il 5/4 u.s. l’obbligo di indicare in etichetta la sede e l’indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento degli alimenti, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 145/2017.
Gli operatori dovranno, pertanto, indicare la località e l’indirizzo dello stabilimento (o solo la località se questa consente l’immediata identificazione dello stabilimento) di produzione o di confezionamento, se l’alimento è confezionato in uno stabilimento diverso da quello dove è stato prodotto.
L’obbligo riguarda gli alimenti prodotti in Italia e destinati al mercato italiano.
In caso di mancato rispetto dell’obbligo, l’operatore che non indicherà in etichetta lo stabilimento di produzione o di confezionamento sarà sottoposto a una sanzione amministrativa pecuniaria che varia da 2.000 euro a 15.000 euro. Sono previste sanzioni dello stesso importo anche per il caso in cui l’impresa che disponga di più stabilimenti non evidenzi quello effettivo mediante punzonatura o altro segno e sanzioni da 1.000 euro a 8.000 euro se non vengono rispettate le modalità di presentazione.
La legge di delega affida la competenza per il controllo del rispetto della norma e l’applicazione delle eventuali sanzioni all’Icqrf.