La Corte di Cassazione Lavoro – Sezione Lavoro, con sentenza n. 14627 del 18 luglio 2016, è entrata nel merito della responsabilità e della determinazione del danno derivante dalla produzione di vino avariato.
Con ricorso al Tribunale di Lecce la Cantina sociale cooperativa di Nardò s.r.l. chiedeva di accertare la responsabilità dei capo cantina Caio e del consulente enologo Sempronio nella determinazione del danno procurato dal maldestro processo di vinificazione che aveva impedito la commerciabilità del prodotto per complessivi euro 51.771,05. Il Tribunale respingeva la domanda. A seguito di appello depositato dalla Cantina sociale, la Corte di appello di Lecce riteneva ricorrente la responsabilità sia del dipendente che del consulente nella produzione di vino avariato e li condannava al pagamento del danno (corrispondente all’importo differenziale tra il ricavato della vendita quale aceto del vino deteriorato e la somma che poteva ricavarsi dalla vendita del vino), rilevando per quel che interessa – che la ricostruzione più approfondita delle prove testimoniali e le valutazioni del consulente tecnico d’ufficio consentivano di dimostrare il nesso causale tra comportamento esigibile dai lavoratori e pregiudizio subito dalla Cantina sociale.
La Corte di Cassazione ha respinto il gravame proposto dai lavoratori avverso la pronuncia della Corte d’Appello .
La sentenza assume particolare importanza perché individua nelle figure del capo cantina e del consulente enologo i responsabili del danno procurato dal processo di vinificazione che aveva impedito la commerciabilità del prodotto condannandoli al pagamento del danno procurato pari al differenziale tra il ricavato della vendita quale aceto del vino deteriorato e la somma che poteva ricavarsi dalla vendita del vino.
Danno derivante dalla produzione di vino avariato
0
Condividi su: